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Definizione dei requisiti
minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale
Alloggio protetto per anziani
La Giunta regionale
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali», che all’art. 8 assegna alle Regioni il
compito di definire i requisiti minimi di
esercizio dei servizi e delle strutture;
Richiamate:
• la Delib.C.R. n. IV/871 del 23 dicembre 1987 «Piano regionale
socio-assistenziale per il triennio 1988-
1990 e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe»;
• il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con Delib.C.R. n. VIII/257
del 26 ottobre 2006;
• la L.R. n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio sanitario» ed in particolare gli artt. 4, 14 e 15;
• la Delib.G.R. n. 8/7437 del 13 giugno 2008 «Determinazione in ordine
all’individuazione delle unità di
offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 3/2008;
Valutati i risultati della ricerca regionale «Mappatura dei servizi
socio-assistenziali rivolti a contrastare la
povertà estrema e le nuove forme di povertà nonché le condizioni di
fragilità in particolare degli anziani»,
realizzata da IRER e conclusasi nel 2008, che ha censito le
caratteristiche di 24 strutture d’offerta sociale a
carattere residenziale sorte sperimentalmente nel territorio lombardo e
rivolte a persone anziane, fragili ma
ancora con un buon grado di autonomia, per le quali non è pertinente
l’accesso al sistema di offerta socio
sanitario;
Considerato che la ricerca ha messo in evidenza l’esistenza di due
tipologie, l’alloggio protetto e la comunità
alloggio e che:
• le comunità alloggio si configurano prevalentemente quali strutture
che offrono agli anziani assistenza
sociale ma anche sanitaria e che gli ospiti possono presentare
condizioni di non autosufficienza temporanea
ma anche definitiva;
• gli alloggi protetti, più diffusi sul territorio rispetto alle
comunità alloggio, offrono una risposta ad un
bisogno abitativo di anziani con limitate fragilità che desiderano
mantenere l’autonomia abitativa in un
contesto in grado di dare loro supporto nelle incombenze quotidiane
(igiene personale, pasti, sicurezza, ecc) ed opportunità per continuare
a condurre, una vita relazionale e sociale soddisfacente;
Dato atto che la normativa regionale vigente prevede, tra l’offerta a
carattere residenziale rivolta alle persone
anziane, esclusivamente unità d’offerta socio sanitarie rivolte ad
anziani non autosufficienti;
Considerato altresì che la ricerca ha complessivamente evidenziato il
bisogno di una tipologia d’offerta
sociale che garantisca una risposta di carattere residenziale agli
anziani con fragilità limitate, di rimanere nel proprio ambiente di
vita, usufruendo di protezione abitativa e sociale e di un contesto
rassicurativo;
Ritenuto di rinviare la messa a regime delle comunità alloggio dopo una
ulteriore fase di sperimentazione per
ottenere nuovi elementi di approfondimento che consentano al
programmatore regionale di meglio valutarne
le caratteristiche al fine di un eventuale loro inserimento nella rete
d’offerta sociale e/o sociosanitaria;
Ritenuto invece di integrare, da subito, la rete d’offerta sociale per
persone anziane attraverso
l’identificazione della nuova tipologia di unità di offerta sociale
denominata «Alloggio protetto per anziani»
inserendola a pieno titolo nel sistema regionale e offrendo una risposta
omogenea che consenta alle persone
anziane socialmente fragili, di rimanere nel proprio contesto di vita e
di prevenire situazioni di
emarginazione e disagio sociale;
Dato atto che la definizione della nuova unità di offerta sociale
denominata «Alloggio protetto per anziani»,
nonché i requisiti minimi di esercizio sono analiticamente descritti
nell’«allegato A», parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che:
• gli enti gestori degli «Alloggi protetti per anziani» dovranno
presentare, ai sensi della L.R. n. 3/2008,
comunicazione preventiva di esercizio al Comune di ubicazione della
struttura;
• le ASL procederanno alla vigilanza secondo quanto previsto dalla legge
regionale n. 3/2008;
Consultati i Tavoli istituzionali, istituiti ai sensi della L.R. n.
3/2008, nella seduta del 27 ottobre 2009, i cui
verbali sono agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
Rilevato che il parere della Commissione Consiliare competente non è
stato reso entro il termine di 30 giorni
dalla data di assegnazione della richiesta (avvenuta, nel caso di
specie, in data 4 febbraio 2010), ai sensi
dell’art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2001 e, pertanto, la Giunta
regionale procede, ai sensi del successivo
comma 26, indipendentemente all’acquisizione del parere stesso;
Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e
sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
Delibera
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare i requisiti minimi di esercizio della unità di offerta
sociale «Alloggio protetto per anziani»,
così come descritti nell’allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.
Allegato A
Requisiti per l’esercizio dell’unità d’offerta sociale «alloggio
protetto per anziani»
Definizione
L’Unità d’offerta sociale denominata «Alloggio protetto per anziani» è
una struttura costituita da più unità
abitative indipendenti, date in locazione ad anziani con fragilità
sociali che scelgono l’alloggio come proprio
domicilio. È caratterizzata dalla presenza di un gestore pubblico o
privato che ne assume la responsabilità e
la conduzione. Si configura non solo come sostegno sussidiario alle
persone anziane e alle loro famiglie ma anche quale
supporto alla rete territoriale dei servizi sociali (SAD/ segretariato
sociale ecc.).
Finalità
La finalità dell’Unità d’offerta sociale è offrire una soluzione
abitativa, per consentire alle persone anziane,
con lievi difficoltà di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in
ambiente controllato e protetto prevenendo
situazioni di emarginazione e disagio sociale.
Obiettivi
• Garantire una domiciliarità che rispetti il bisogno di privacy, il
mantenimento dell’autonomia abitativa e il
mantenimento dell’identità personale e libertà di autogestione anche
associata.
• Migliorare la qualità della vita dell’anziano sollecitando le azioni
quotidiane di gestione del sè al fine di
limitarne la dipendenza.
• Prevenire l’isolamento e l’emarginazione favorendo rapporti e
relazioni interpersonali.
• Prevenire ricoveri impropri.
• Dare sollievo alle famiglie.
Destinatari
Persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie che conservano un
sufficiente grado di autonomia e che
tuttavia abbisognano di un ambiente controllato e protetto.
Possono essere accolti, prioritariamente, soggetti che presentino almeno
una delle seguenti problematiche:
• reti familiari rarefatte e residuali;
• un’abitazione non adeguata (es. barriere architettoniche, sfratto);
• diminuzione dell’autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentale
(es. gestione acquisti e/o finanziaria, uso
del telefono, utilizzo di farmaci...);
• patologie gestibili al domicilio;
• condizioni di solitudine.
È esclusa l’accoglienza di persone anziane sole non autosufficienti
necessitanti di assistenza socio sanitaria
continua che trovano la loro migliore collocazione nella rete di Unità
d’offerta socio sanitarie.
Prestazioni
L’alloggio protetto si caratterizza per la presenza, oltre alle
abitazioni, di spazi comuni e per l’offerta di
servizi/prestazioni sociali resi occasionalmente o continuativamente dal
gestore. I residenti/domiciliati
nell’alloggio ricevono su richiesta e con le medesime modalità in vigore
per la generalità dei cittadini, tutte
le prestazioni sociali e socio sanitarie garantite dai Comuni e dalle
ASL ai cittadini presso il proprio
domicilio. Resta ferma la possibilità per la persona anziana
residente/domiciliata nell’alloggio di scegliere la forma di
assistenza personale più consona alle proprie esigenze (es. assunzione
di badante).
Requisiti organizzativi generali
Rapporti con l’utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati: le
tipologie di alloggio, gli interventi offerti,
disponibilità di prestazioni offerte da volontari, le modalità di
accesso, servizi/prestazioni erogati,
l’ammontare del canone di affitto/retta, del costo delle eventuali
prestazioni aggiuntive in relazione a quelle
erogate secondo il progetto individualizzato e la tipologia di alloggio.
Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali
La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle
normative vigenti statali e regionali in vigore
per la civile abitazione nonché alle norme sulla sicurezza ed inoltre:
• essere priva di barriere architettoniche anche negli alloggi, bagni
compresi che devono essere dotati di box
doccia per disabili;
• disporre di un bagno assistito anche in condivisione con altre unità
d’offerta contigue;
• disporre di ambienti Comuni per soggiorno/socializzazione/lavanderia
ecc. anche in condivisione con altre
unità d’offerta contigue;
• possedere dispositivo per chiamate d’emergenza da ogni alloggio;
• essere situata nell’abitato urbano e collegata con mezzi pubblici;
• essere preferibilmente in connessione con struttura/e
residenziale/diurna socio sanitaria o sociale per
anziani;
• essere collegata con la rete territoriale dei servizi sociali.
Articolazione degli alloggi
Mono o bilocali con zona cottura, arredati, o con arredi a cura del
locatario e dotati di bagno accessibile
Personale
Presenza/reperibilità di un operatore sociale, su tutte le 24 ore e per
365 giorni anno. Altro personale secondo
gli interventi previsti dalla carta dei servizi.
Organizzazione
La possibilità di offrire risposte adeguate ai bisogni degli anziani e
delle loro famiglie in tale tipologia
d’offerta è legata alla effettiva costruzione di una rete di supporto di
cui fanno parte i diversi attori locali che
si occupano di servizi per gli anziani (Servizi Sociali, RSA, CDI,
ASL,...). Ciò consente sia di ottimizzare le
risorse per la gestione dell’alloggio (attraverso la messa in Comune di
alcuni servizi quali pasti, lavanderia,
attività ricreative, ecc.) sia di rispondere in modo tempestivo alle
nuove esigenze degli anziani ospiti
(l’eventuale – e non raro – passaggio dell’anziano da una condizione di
parziale autosufficienza ad una di
non autosufficienza e viceversa) e di indirizzare gli anziani verso la
struttura più vicina ai loro bisogni così
come alle diverse possibilità di utilizzo di servizi domiciliari sociali
o socio sanitari. L’organizzazione deve
pertanto essere improntata ad una gestione sinergica con le risorse
pubbliche e private presenti nel territorio e
garantire gli interventi dichiarati nella carta dei servizi. |